Sacre leggi

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<Vi sono determinate espressioni legali, Quinto, non così antiquate come nelle vecchie XII tavole e nelle leggi sacrate, e pur tuttavia un po’ più arcaicizzanti di questa nostra conversazione, tali da assumere una maggiore autorità. E, se mi sarà possibile, cercherò di accompagnare questo stile con la brevità. Infatti non riporterò delle leggi complete – cosa che andrebbe per le lunghe -, ma solo il sommario ed il contenuto dei vari paragrafi.

“Si accostino castamente agli dèi, facciano uso della pietà, allontanino lo sfarzo. Se qualcuno agisse in maniera diversa, dio stesso lo punirà. – Nessuno abbia dèi particolari, né nuovi né forestieri, se non pubblicamente riconosciuti; in privato coltivino i [culti che ricevettero ] secondo il rito dei loro padri. – Vi siano templi [nelle città]; vi siano boschi sacri nelle campagne e sedi dei Lari. – Conservino i riti della famiglia e dei padri. – Onorino gli dèi, sia quelli da sempre ritenuti celesti, sia quelli che i loro meriti abbiano posti in cielo, Ercole, Libero, Esculapio, Castoro, Polluce, Quirino, cosi quelle Virtù, per cui è concesso all’uomo l’ascesa al cielo, Mente, Valore, Pietà filiale, Fede, e di queste virtù vi siano templi, nemmeno un’ombra dei vizi . – Celebrino solenni sacrifici. – Dalle feste tengano lontani i litigi, e le osservino per i servi, una volta terminate i lavori, e sia stabilito in modo che ciò cada negli intervalli dell’anno. Determinati frutti e determinate messi, i sacerdoti le offrano pubblicamente. Questo sia compiuto in sacrifici e giorni fissati; e parimenti riservino ad altri giorni una quantità di latte e di animali appena nati; perché ciò non possa essere trascurato, i sacerdoti determinino norma e annue ricorrenze; e provvedano quelle vittime che siano a ogni dio belle e gradite. – Vi sia per ogni dio un sacerdote, per tutti il pontefice, ai singoli i flamini. E le vergini Vestali nella città custodiscano il fuoco perenne del focolare pubblico. – In quale modo e secondo quale rito questo si faccia in pubblico ed in privato, lo apprendano i profani dai pubblici sacerdoti. Di questi, tre siano i tipi, uno che presieda le cerimonie ed i sacrifici, l’altro interpreti le oscure risposte degli indovini e dei vati, che saranno approvate dal senato e dal popolo; inoltre gli interpreti di Giove Ottimo Massimo, i pubblici àuguri, facciano previsioni dai presagi e dagli auspici, osservino la regola, i sacerdoti, facciano pronostici per i vigneti, i vincheti e la salute del popolo, e quelli che si occuperanno di duelli o deliberazioni per il popolo, consultino gli auspici e li osservino. Prevedano le ire degli dèi e obbediscano, e distinguano le folgori, determinate le regioni del cielo; tengano purificati e consacrati la città, le campagne, i templi. Tutto ciò che l’augure avrà dichiarato iniquo, nefasto, irrituale, di cattivo augurio, sia privo di effetto e come non fatto; e chi non l’osservi, a morte sia condannato.  Della ratifica degli atti di pace, di guerra, di tregua siano i feziali giudici, messaggeri, discutano della guerra. -Riferiscano i prodigi, i portenti ad aruspici etruschi, se il senato lo comandò, e l’Etruria ammaestri nella disciplina gli ottimati. Agli dèi cui sia stato attribuito per decreto, facciano sacrifici ed i medesimi facciano espiazioni delle folgori e delle cose folgorate. – Non vi siano riti notturni di donne, salvo quelli che legalmente si faranno secondo decreto del popolo; né inizino alcuno secondo il rito greco, se non a Cerere, come consentito dall’usanza. Un sacrilegio commesso che non potrà essere espiato, sia come una empietà commessa; quello che potrà essere espiato, lo espiino i pubblici sacerdoti. – Nei pubblici giochi, ove avvengano, sia con corse, sia con gare ginniche, moderino la popolare letizia nel canto e nelle cetre e nei flauti, e questa uniscano alle onoranze agli dèi. – Dei patrii riti coltivino gli ottimi. – Eccetto i servi della madre Idea, e questi in giorni fissati per legge, nessuno faccia collette. -Chi ruberà o rapirà cosa sacra o consacrata, sia parricida. – Dello spergiuro pena divina sia la morte, quella umana l’infamia. – I pontefici puniscano con la pena massima l’incesto. – L’empio non osi placare l’ira divina con doni. – Vi sia cautela nel fare voti; vi sia una pena per un diritto violato. Perciò nessuno consacri campagne. Vi sia un limite nel consacrare oro, argento, avorio. – I riti privati siano perpetui. – Inviolabili siano i diritti degli dèi Mani. Considerino dèi i buoni deceduti; per essi siano ridotti la spesa ed il lutto.>

Cicerone, De Legibus, II, 7.18-22

 

 

traduzione: Vittorio Todisco

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